Impresa individuale/familiare
Impresa individuale
E' la forma più semplice e meno onerosa.
L'imprenditore è l'unico responsabile della
sua gestione con la conseguenza dell'estensione del
rischio di impresa a tutto il patrimonio pesonale
dell'imprenditore stesso (responsabilità
illimitata).
L'impresa individuale può avvalersi di
dipendenti e/o collaboratori per lo svolgimento
dell'attività.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:
- attribuzione del numero della partita IVA
- iscrizione presso il Registro delle Imprese e presso albi, registri, elenchi in caso di esercizio di particolari attività
- iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL
- richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie..
- tenuta di regolare contabilità
Per la costituzione di un'impresa individuale non è necessario l'atto pubblico nè un capitale minimo.
Impresa familiare
L'impresa individuale può assumere la forma di
impresa familiare quando ad essa collaborano
familiari (coadiuvanti) dell'imprenditore.
Per la collaborazione prestata, ai familiari vengono
riconosciuti alcuni diritti patrimoniali e
amministrativi. Vi è infatti il riconoscimento
di una quota di partecipazione agli utili
dell'impresa e la possibilità per i
collaboratori prendere parte alle decisioni in merito
alla gestione straordinaria dell'impresa
stessa.
La costituzione dell'impresa avviene per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale l'impresa familiare viene considerata comunque come un'impresa individuale.
Si considerano familiari coadiuvanti: il coniuge, i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati; i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati, i nipoti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti..), i parenti entro il 3° grado e gli affiliati entro il 2°
Importante
Con l’introduzione della L. 40/07, le
comunicazioni relative all’iscrizione,
modificazione e cessazione di un’impresa da
effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia
delle Entrate , all’Inps e all’Inail sono
sostituite dalla “Comunicazione Unica”
che l’imprenditore effettua solo presso il
Registro Imprese territorialmente competente per via
telematica.



