Procedure per l'avvio di un'impresa individuale
Procedure per l'avvio di un'impresa individuale
È imprenditore (art. 2082 codice civile)
chi:
esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi
L’esercizio di detta attività economica
nell’ambito dell’impresa individuale
è svolta da un unico titolare, che può
comunque avvalersi dell’ausilio di
collaboratori, familiari e non, e dipendenti. Questa
tipologia d’impresa si caratterizza come la
più veloce e snella nella sua costituzione. In
particolare, le procedure previste per la sua
costituzione sono le seguenti:
ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE (PARTITA
IVA)
Entro il termine di 30 giorni
dall’inizio dell’attività (anche
se normalmente questo è il primo adempimento
da effettuare) va richiesta l’attribuzione
della partita IVA mediante la presentazione del
modello AA9/9 “Dichiarazione di inizio
attività, variazione dati o cessazione di
attività”. Viene così
attribuito immediatamente il numero di partita IVA;
il codice fiscale dell’impresa coincide con
quello del titolare. Le dichiarazioni d’inizio,
variazione dati e cessazione attività possono
essere presentate con le modalità di seguito
riportate:
- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo
di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi
degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a
prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e
mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di
un documento di identificazione del dichiarante, da
inviare ad uno qualsiasi degli uffici
dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal
domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le
dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in
cui risultano spedite;
- per via telematica direttamente dal contribuente
o tramite i soggetti incaricati della trasmissione
telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si
considerano presentate nel giorno in cui è
conclusa la ricezione dei dati da parte
dell’Agenzia delle entrate;
- presso l’ufficio del registro delle imprese
esclusivamente da parte dei soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro delle imprese
ovvero, utilizzando il software
“ComUnica” accessibile dal sito
www.registroimprese.it
I non residenti (al momento, solo gli
operatori dei Paesi dell’UE) che intendono
identificarsi direttamente devono redigere la
dichiarazione di inizio attività sul
modello ANR/1 e presentarla , direttamente o
tramite servizio postale , esclusivamente
all’Ufficio locale di Roma 6. In questo caso la
dichiarazione, non può essere inviata
telematicamente.
Dove rivolgersi:
Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Trieste
Via L. Stock 2/3 - TRIESTE
Tel 040.3227211
e-mail: ul.trieste@agenziaentrate.it
COMUNICAZIONE ALL’INAIL
La Costituzione della Repubblica Italiana garantisce
a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo
di lavoro. L’INAIL (Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
gestisce una forma assicurativa obbligatoria che ha
lo scopo di tutelare i lavoratori addetti ad
attività pericolose dal rischio di possibili
infortuni sul lavoro o malattie professionali,
causate dall’attività lavorativa,
esonerando il datore di lavoro dalla
responsabilità civile, fatta eccezione per la
responsabilità conseguente ai reati
perseguibili d’ufficio o commessi violando le
norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro. L’obbligo assicurativo è dunque
previsto per tutte le attività definite dalla
legge come rischiose. Sono ritenute attività
rischiose per legge:
- le attività svolte mediante l’uso di
macchine, apparecchi ed impianti (che possono anche
essere apparecchi elettrici ed elettronici come i
registratori di cassa, centralini telefonici, ecc),
ovvero, l’obbligo assicurativo è
previsto per tutte le attività che: comportino
l’uso di macchine, apparecchi ed impianti a
pressione, elettrici e termici, o siano svolte in
laboratori ed ambienti organizzati per lavori e per
la produzione di opere e servizi che comportino
l’impiego di dette macchine, apparecchi o
impianti
- altre attività lavorative che, per la loro
natura, esprimono un elevato grado di
pericolosità anche senza l’uso di
macchine, apparecchi ed impianti (ad esempio: lavori
edili ed stradali, carico e scarico, installazione e
manutenzione di macchine ed impianti, lavori di
scavo, trasporto via terrestre, magazzini di
deposito, ecc.)
All’assicurazione INAIL sono obbligatoriamente
tenuti sia i datori di lavoro, che i lavoratori
dipendenti e parasubordinati occupati nelle
attività che la legge individua come
rischiose. Il datore di lavoro dovrà
assicurare:
- se stesso
- i lavoratori dipendenti e parasubordinati
- il coniuge, figli, parenti ed affini che svolgono
attività rischiose
- gli associati in partecipazione
- gli apprendisti (quali sono considerati dalla
legge)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i
propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto
alle prestazioni dell’INAIL anche se non sono
stati regolarmente assicurati (automaticità
delle prestazioni).
Il datore di lavoro, contestualmente
all’inizio dell’attività, deve
darne comunicazione all’INAIL presentando:
Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza
del loro inizio, non è possibile fare le
denunce contestuali, la comunicazione
può essere effettuata entro i 5 giorni
successivi all’inizio delle
attività, motivando il ritardo.
La denuncia dei lavori può essere
presentata:
-
tramite modulo cartaceo: compilando
l’apposito modulo disponibile presso la sede
locale INAIL. I moduli compilati e firmati vanno
consegnati all’operatore di sportello che
rilascerà apposita ricevuta.
-
tramite collegamento telematico: con
l'Anagrafe
Tributaria (il servizio sarà attivato
entro la fine del 2004).
La DNA può essere presentata:
-
tramite modulo cartaceo: disponibile presso
la sede locale INAIL compilando il modulo
(“denuncia nominativa degli
assicurati”) predisposto dall’Istituto.
I moduli compilati e firmati vanno consegnati
all’operatore di sportello che
rilascerà apposita ricevuta;
-
tramite call center: telefonando al numero
803888;
-
tramite posta elettronica: al indirizzo
dna@inail.it
scaricando il programma apposito disponibile sul
sito www.inail.it sezione
“denuncia nominativa degli assicurati”;
-
tramite posta ordinaria: da inviare alla
sede locale INAIL;
-
tramite fax: da inviare al numero verde
800.657.657 oppure al numero di fax 040 6729202;
-
tramite supporti informatici: floppy o CD
(seguendo le istruzioni sul sito) da consegnare
presso la sede locale INAIL;
-
tramite collegamento telematico: con
l’Anagrafe Tributaria.
Dopo le denunce, l'INAIL comunica al datore di lavoro
i seguenti dati:
- Il codice ditta
- Il numero di posizione assicurativa
- L'inquadramento nelle gestioni tariffarie (le
gestioni tariffarie sono quattro: industria,
artigianato, terziario e altre attività)
- la voce di rischio e il tasso di premio applicato
Utilizzando la procedura della Comunicazione Unica
(ComUnica), accessibile dal sito
www.registroimprese.it
è possibile effettuare contestualmente
(mediante procedura telematica) gli adempimenti per
l’iscrizione nel registro delle imprese e per
l’iscrizione all’INAIL.
Dove rivolgersi:
Ufficio provinciale INAIL
Via del Teatro Romano, 18
34121 Trieste
tel. 040 6729222
fax: 040.6729202
da lunedì a venerdì 08.30 –
12.30
lunedì e mercoledì 14.00 –
16.00
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività l’imprenditore deve
chiedere l’iscrizione al Registro delle
Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio.
Per le attività impiantistiche, di
autoriparazione, di pulizia e facchinaggio,
soggette alla dichiarazione di inizio attività
(mediante apposito modulo), la domanda di iscrizione
deve essere presentata il primo giorno di
attività. Per tali attivitàè
previsto altresì il possesso specifici
requisiti.
Il modulo d’iscrizione (
mod. I1)
è disponibile anche sul sito della CCIAA
(
www.ts.camcom.it).
È anche possibile procedere alla presentazione
mediante invio telematico utilizzando il software
FedraPlus (o compatibile) o, dal 2009, mediante
l’applicazione denominata
“Starweb”.
Nel modulo d’iscrizione vanno inseriti i dati
principali dell’impresa e
dell’attività esercitata.
L’impresa individuale deve indicare negli atti
e nella corrispondenza il Registro delle imprese
presso il quale è iscritta ed il relativo
numero di iscrizione, che coincide con il codice
fiscale.
È previsto il pagamento di euro 23 (18 in caso
di invio telematico) per diritti di segreteria
nonché euro 14,62 (17,50 in caso di invio
telematico) per l’imposta di bollo.
Il diritto annuale ammonta a complessivi euro
106,00 (240,00 in caso di iscrizione quale
imprenditore commerciale nella sezione ordinaria) che
va versato all’atto dell’iscrizione e,
successivamente, ogni anno entro il termine previsto
per il pagamento del primo acconto delle imposte sui
redditi.
Dove rivolgersi:
Camera di Commercio di Trieste
Ufficio Registro Imprese
Via Cassa di Risparmio, 2
34121 TRIESTE
Tel. 040 6701-211 (centralino)
Fax 040 6701-321
da lunedì a venerdì 8.30-12.30;
martedì e mercoledì 14.00-15.45
Per ulteriore informazione consultare il sito:
www.ts.camcom.it
ISCRIZIONE INPS
L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale) è il più grande ente
previdenziale italiano che si occupa della
liquidazione e del pagamento delle pensioni che
possono essere:
- di natura previdenziale: sono la pensione di
vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai
superstiti, assegno di invalidità, pensione di
inabilità, pensione in convenzione
internazionale
- di natura assistenziale: integrazione delle
pensioni al trattamento minimo, assegno sociale e
invalidità civili.
Al momento di intraprendere l’esercizio di
un’attività imprenditoriale, devono
essere iscritti all’INPS:
- il titolare dell’impresa individuale
- i familiari coadiuvanti
- i dipendenti
Con l’iscrizione al
Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio l’INPS
provvede a contattare il titolare per regolarizzare
la sua posizione previdenziale e quella degli
eventuali collaboratori familiari. Utilizzando la
procedura della Comunicazione Unica (ComUnica),
accessibile dal sito
www.registroimprese.it
è anche possibile richiedere contestualmente
l’iscrizione nel registro delle imprese e negli
elenchi previdenziali.
L’importo dei contributi da versare (variabili
di anno in anno) si calcola in base al reddito
d’impresa con un minimale di 13.819 € ed
un massimale di 88.669 € per l’anno 2008.
Di conseguenza, in ogni caso il contributo minimo da
versare nel 2008 sarà pari a:
- 2.763,80 € annui, per i titolari e per i
collaboratori familiari di età pari o
superiore ai 21 anni
- 2.349,23 € annui, per i collaboratori
familiari di età inferiore ai 21 anni
Per il calcolo esatto dell’importo da versare
si possono consultare le tabelle disponibili sul sito
www.inps.it.
Riguardo l’obbligo d’iscrizione derivante
dall’assunzione di lavoratori
dipendenti, la denuncia (modello DM 68) deve
essere presentata entro il giorno 16 del mese
successivo alla prima assunzione. Si ha, in caso di
ritardo, una sanzione indiretta, prevista per
l’inadempienza agli obblighi in materia di
denuncie contributive.
L’importo dei contributi da versare per i
dipendenti fa parte delle trattenute: il datore di
lavoro preleva una somma dalla retribuzione per poi
versarla all'INPS.
Il modulo d’iscrizione modello DM 68
“Domanda di iscrizione per il versamento dei
contributi da parte dei datori di lavoro” (per
le imprese non agricole con dipendenti) è
disponibile presso l’ufficio provinciale INPS o
sul sito internet. L’iscrizione può
essere presentata all’ufficio provinciale
allegando la visura camerale e un documento
d’identità.
Dove rivolgersi:
Ufficio provinciale dell’INPS
Via S. Anastasio, 5
34132 Trieste
Tel. 040 378 1111
Fax 040 3781300 / 040 3781200
da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30
lunedì e giovedì 14.30 – 16.30
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.inps.it
CONTABILITA’
Le imprese individuali devono adottare un regime
contabile, anche e soprattutto ai fini fiscali, che
può essere uno dei seguenti:
1.
regime ordinario
-
Limite ricavi: superiori a euro 309.874,14
(servizi) o euro 516.456,90 (altro)
-
Registri contabili obbligatori: registri
IVA, libro giornale e mastro, libro inventari,
registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie
di magazzino
2.
regime delle imprese minori (semplificato)
-
Limite ricavi: inferiori a euro 309.874,14
(servizi) o euro 516.456,90 (altro)
-
Registri contabili obbligatori: registri
IVA, registro beni ammortizzabili
3.
regime agevolate per le nuove attività
imprenditoriali (forfettino)
-
Limite ricavi: volume affari inferiore a
euro 30.987,41 (servizi) o euro 61.974,83 (altro)
-
Altri requisiti: nuova attività,
mancato esercizio della stessa attività
negli ultimi tre anni
-
Registri contabili obbligatori: esonero di
tenuta dei registri
4.
contribuenti minimi
- Limite ricavi: ricavi inferiori a
euro 30.000,00
-
Altri requisiti: no cessioni
all’esportazione, no spese di lavoro
dipendenti e collaboratori, no acquisti beni
strumentali superiori a 15.000,00 nei tre anni
precedenti
-
Registri contabili obbligatori: esonero di
tenuta dei registri ed esonero dagli obblighi IVA
Per maggiori ragguagli in materia fiscale e
tributaria è consigliabile rivolgersi ad un
professionista o alle Associazioni di Categoria.
ALTRI ADEMPIMENTI
Nel caso dell’avvio di alcune attività
(es. attività di estetiste, attività di
parrucchiere misto, attività di
autoriparazione, imprese di pulizie, ecc.), vengono
richiesti altri particolari requisiti personali
(titolo di studio o esperienza).
A seconda del tipo d’attività svolta
dall’impresa individuale saranno necessarie
altre autorizzazioni ed adempimenti specifici,
alcuni dei quali vengono riportati di seguito.
Nel caso l’impresa sia produttrice oppure
utilizzatrice di imballaggi deve essere comunicata
l’apertura e la gestione della posizione
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
In tal caso deve essere versato un contributo fisso
di 5,16 € più una quota variabile da
calcolarsi in percentuale dopo la chiusura del primo
bilancio d’esercizio se il ricavo è
superiore a 516.456,90 €.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
internet:
www.conai.org
Quando la sede dell’impresa è di
proprietà della medesima, occorre pagare anche
l’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.); può esser data comunicazione
al Comune entro il mese di giugno dell’anno
successivo all’acquisto dell’immobile.
Nel caso la sede sia occupata a titolo di locazione
(affitto) è il proprietario a doversi far
carico della suddetta tassa, mentre è a carico
dell’impresa se si tratta di locazione
finanziaria (leasing immobiliare).
Sia nel caso di proprietà che di locazione
della sede dell’impresa, quest’ultima
è obbligata al pagamento della Tassa
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
(T.A.R.S.U.), che viene determinata
proporzionalmente in base alla superficie e
all’uso dell’immobile. Deve esser data
comunicazione al Comune entro il 20 gennaio
dell’anno successivo all’insediamento.
In taluni casi è previsto un Canone per
l’Occupazione di tutti gli Spazi e le Aree
Pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo
(C.O.S.A.P. ex TOSAP). Tutte le occupazioni
permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e
sottosuolo devono essere precedute da una concessione
o autorizzazione da parte del Comune. È
obbligato al pagamento del canone il titolare
dell'atto di concessione o autorizzazione.
Nei casi in cui l’impresa individuale effettui
pubblicità tramite insegne, cartelli, targhe,
fregi, tende, ombrelloni, globi, facsimile, veicoli
pubblicitari, proiezioni luminose, ecc. sarà
obbligata a pagare l’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche
Affissioni (I.C.P.).
Dove rivolgersi:
Esatto spa
Piazza Sansovino 2
da lunedì a venerdì dalle 9 alle
16;
sabato dalle 9 alle 13
e-mail:
esatto@esattospa.it
numero verde gratuito: 800 800
880 da lunedì a venerdì
9-16, sabato 9-13