Procedure per l'avvio di un'impresa artigiana

    È artigiana l’impresa che:

    • abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione, riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione ovvero di compimento di opere o, infine, di prestazione di servizi
    • sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed eventualmente con quello dei suoi familiari, dei soci e dei dipendenti a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nel’impresa abbia funzione preminente sul capitale.

    I dipendenti, personalmente guidati dal titolare o dagli eventuali soci, non devono superare (salvo specifiche eccezioni) il limite massimo di 20 unità.

    L’impresa artigiana può essere costituita in forma individuale o societaria. Non possono in nessun caso essere considerate artigiane le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

    Relativamente alle società, queste possono essere costituite:

    • in forma di società cooperativa o di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) possieda i requisiti di imprenditore artigiano;
    • in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari (uno nel caso di due soci) possieda i requisiti di imprenditore artigiano e che i soci accomandatari siano in maggioranza rispetto gli accomandanti;
    • in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, a condizione che lo stesso possieda i requisiti di imprenditore artigiano;
    • in forma di società a responsabilità limitata, a condizione che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) possieda i requisiti di imprenditore artigiano e che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote da essi possedute costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

    In particolare, le procedure previste per la sua costituzione sono le seguenti:

     

    ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE (PARTITA IVA)

    Entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività (anche se normalmente questo è il primo adempimento da effettuare) va richiesta l’attribuzione della partita IVA mediante la presentazione del modello AA9/9 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività”.

    Viene così attribuito immediatamente il numero di partita IVA; il codice fiscale dell’impresa coincide con quello del titolare.

    Le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività possono essere  presentate con le modalità di seguito riportate:

    • in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
    • in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
    • per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate;
    • presso l’ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero, utilizzando il software “ComUnica

    I non residenti (al momento, solo gli operatori dei Paesi dell’UE) che intendono identificarsi direttamente devono redigere la dichiarazione di inizio attività sul modello ANR/1 e presentarla , direttamente o tramite servizio postale , esclusivamente all’Ufficio locale di Roma 6. In questo caso la dichiarazione, non può essere inviata telematicamente.

     

    Dove rivolgersi:
    Agenzia delle Entrate
    Ufficio locale di Trieste
    Via L. Stock 2/3 - TRIESTE
    Tel 040.3227211
    e-mail: ul.trieste@agenziaentrate.it

     

    COMUNICAZIONE ALL’INAIL

    La Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro.

    L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce una forma assicurativa obbligatoria che ha lo scopo di tutelare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie professionali, causate dall’attività lavorativa, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d’ufficio o commessi violando le norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

    L’obbligo assicurativo è dunque previsto per tutte le attività definite dalla legge come rischiose.

    Sono ritenute attività rischiose per legge:

    • le attività svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi ed impianti (che possono anche essere apparecchi elettrici ed elettronici come i registratori di cassa, centralini telefonici, ecc), ovvero, l’obbligo assicurativo è previsto per tutte le attività che: o comportino l’uso di macchine, apparecchi ed impianti a pressione, elettrici e termici, o siano svolte in laboratori ed ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.
    • altre attività lavorative che, per la loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche senza l’uso di macchine, apparecchi ed impianti (ad esempio: lavori edili ed stradali, carico e scarico, installazione e manutenzione di macchine ed impianti, lavori di scavo, trasporto via terrestre, magazzini di deposito, ecc.)

    All’assicurazione INAIL sono obbligatoriamente tenuti sia i datori di lavoro, che i lavoratori dipendenti e parasubordinati occupati nelle attività che la legge individua come rischiose. Il datore di lavoro, in questo caso artigiano, dovrà assicurare:

    • se stesso
    • i lavoratori dipendenti e parasubordinati
    • il coniuge, figli, parenti ed affini che svolgono attività rischiose
    • gli associati in partecipazione
    • gli apprendisti (quali sono considerati dalla legge)

    Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell’INAIL anche se non sono stati regolarmente assicurati (automaticità delle prestazioni).

    Il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività, deve darne comunicazione all’INAIL presentando:

    • la denuncia di esercizio dei lavori per la valutazione del rischio e la determinazione del premio che è ad esclusivo carico del datore di lavoro,
    • la DNA: Denuncia Nominativa Assicurati, (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati e per gli apprendisti) con la quale si comunica l'istaurazione del rapporto di lavoro.

    Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non è possibile fare le denunce contestuali, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo.

    La denuncia dei lavori può essere presentata:

    1. tramite modulo cartaceo: compilando l’apposito modulo disponibile presso la sede locale INAIL. I moduli compilati e firmati vanno consegnati all’operatore di sportello che rilascerà apposita ricevuta.
    2. tramite collegamento telematico: con l'Anagrafe Tributaria (il servizio sarà attivato entro la fine del 2004).

    La DNA può essere presentata:

    1. tramite modulo cartaceo: disponibile presso la sede locale INAIL compilando il modulo (“denuncia nominativa degli assicurati”) predisposto dall’Istituto. I moduli compilati e firmati vanno consegnati all’operatore di sportello che rilascerà apposita ricevuta;
    2. tramite call center: telefonando al numero 803888;
    3. tramite posta elettronica: al indirizzo dna@inail.it scaricando il programma apposito disponibile sul sito www.inail.it sezione “denuncia nominativa degli assicurati”;
    4. tramite posta ordinaria: da inviare alla sede locale INAIL;
    5. tramite fax: da inviare al numero verde 800.657.657 oppure al numero di fax 040 6729202;
    6. tramite supporti informatici: floppy o CD (seguendo le istruzioni sul sito) da consegnare presso la  sede locale INAIL;
    7. tramite collegamento telematico: con l’Anagrafe Tributaria.

    Dopo le denunce, l'INAIL comunica al datore di lavoro i seguenti dati:

    • Il codice ditta
    • Il numero di posizione assicurativa
    • L'inquadramento nelle gestioni tariffarie (le gestioni tariffarie sono quattro: industria, artigianato, terziario e altre attività)
    • la voce di rischio e il tasso di premio applicato

     

    Dove rivolgersi:
    Ufficio provinciale INAIL
    Via del Teatro Romano, 18
    34121 Trieste
    tel. 040 6729222
    fax: 040.6729202 
    da lunedì a venerdì  08.30 – 12.30
    lunedì e mercoledì  14.00 – 16.00
    www.inail.it

     

    ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

    Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dall’acquisizione dei requisiti di legge (per essere qualificato artigiano), l’imprenditore deve chiedere l’iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.), tenuto presso la Camera di Commercio.

    Per le attività impiantistiche, di autoriparazione, di pulizia e facchinaggio,soggette alla dichiarazione di inizio attività (mediante apposito modulo), la domanda di iscrizione deve essere presentata il primo giorno di attività. Per tali attivitàè previsto altresì il possesso specifici requisiti.

    Il modulo d’iscrizione all’Albo mod. A1 è disponibile anche sul sito della CCIAA (www.ts.camcom.it).

    Dal 2009 è anche possibile procedere alla presentazione mediante invio telematico mediante l’applicazione denominata “Starweb”.

    Nel modulo d’iscrizione vanno inseriti i dati principali dell’impresa e dell’attività esercitata.

    L’artigiano deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all’impresa, il Registro delle imprese presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione, che coincide con il codice fiscale.

    È previsto il pagamento di euro 31 (18 in caso di invio telematico) per diritti di segreteria nonché euro 14,62 (17,50 in caso di invio telematico) per l’imposta di bollo.

    Il diritto annuale ammonta a complessivi euro 106,00 che va versato all’atto dell’iscrizione e, successivamente, ogni anno entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

     

    Dove rivolgersi:
    Camera di Commercio di Trieste
    Ufficio Registro Imprese - Sportello Albo Artigiani
    Via Cassa di Risparmio, 2
    34121 TRIESTE
    Tel. 040 6701-211 (centralino)
    Fax 040 6701-321
    da lunedì a venerdì 8.30-12.30;
    martedì e mercoledì 14.00-15.45
    Per ulteriore informazione consultare il sito: www.ts.camcom.it 

     

     

    ISCRIZIONE INPS

    L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) è il più grande ente previdenziale italiano che si occupa della liquidazione e del pagamento delle pensioni che possono essere:

    • di natura previdenziale: sono la pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale
    • di natura assistenziale: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale e invalidità civili.

    Al momento di intraprendere l’esercizio di un’attività imprenditoriale, devono essere iscritti all’INPS:

    • il titolare dell’impresa individuale artigiana
    • i familiari coadiuvanti
    • i dipendenti

    Con l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio il titolare dell’impresa artigiana e i suoi collaboratori familiari vengono automaticamente iscritti negli elenchi previdenziali.

    L’importo dei contributi da versare (variabili di anno in anno) si calcola in base al reddito d’impresa con un minimale di 13.819 € ed un massimale di 88.669 € per l’anno 2008. Di conseguenza, in ogni caso il contributo minimo da versare nel 2008 sarà pari a:

    • 2.763,80 € annui, per i titolari e per i collaboratori familiari di età pari o superiore ai 21 anni
    • 2.349,23 € annui, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni

    Per il calcolo esatto dell’importo da versare si possono consultare le tabelle disponibili sul sito www.inps.it.

    Riguardo l’obbligo d’iscrizione derivante dall’assunzione di lavoratori dipendenti, la denuncia (modello DM 68) deve essere presentata entro il giorno 16 del mese successivo alla prima assunzione. Si ha, in caso di ritardo, una sanzione indiretta, prevista per l’inadempienza agli obblighi in materia di denuncie contributive.

    L’importo dei contributi da versare per i dipendenti fa parte delle trattenute: il datore di lavoro preleva una somma dalla retribuzione per poi versarla all'INPS.

    Il modulo d’iscrizione modello DM 68 “Domanda di iscrizione per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro” (per le imprese non agricole con dipendenti) è disponibile presso l’ufficio provinciale INPS o sul sito internet. L’iscrizione può essere presentata all’ufficio provinciale allegando la visura camerale e un documento d’identità.

     

    Dove rivolgersi:
    Ufficio provinciale dell’INPS
    Via S. Anastasio, 5
    34132 Trieste
    Tel. 040 378 1111
    Fax 040 3781300 / 040 3781200
    da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30
    lunedì e giovedì 14.30 – 16.30
    Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it

     

    CONTABILITA’

    Le imprese individuali devono adottare un regime contabile, anche e soprattutto ai fini fiscali, che può essere uno dei seguenti:

    1.       regime ordinario

    • Limite ricavi: superiori a euro 309.874,14 (servizi) o euro 516.456,90 (altro)
    • Registri contabili obbligatori: registri IVA, libro giornale e mastro, libro inventari, registro beni ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino

    2.       regime delle imprese minori (semplificato)

    • Limite ricavi: inferiori a euro 309.874,14 (servizi) o euro 516.456,90 (altro)
    • Registri contabili obbligatori: registri IVA, registro beni ammortizzabili

    3.       regime agevolate per le nuove attività imprenditoriali (forfettino)

    • Limite ricavi: volume affari inferiore a euro 30.987,41 (servizi) o euro 61.974,83 (altro)
    • Altri requisiti: nuova attività, mancato esercizio della stessa attività negli ultimi tre anni
    • Registri contabili obbligatori: esonero di tenuta dei registri

    4.       contribuenti minimi

    • Limite ricavi: ricavi inferiori a euro 30.000,00
    • Altri requisiti: no cessioni all’esportazione, no spese di lavoro dipendenti e collaboratori, no acquisti beni strumentali superiori a 15.000,00 nei tre anni precedenti
    • Registri contabili obbligatori: esonero di tenuta dei registri ed esonero dagli obblighi IVA

    Per maggiori ragguagli in materia fiscale e tributaria è consigliabile rivolgersi ad un professionista o alle Associazioni di Categoria.

     

    ALTRI ADEMPIMENTI

    Nel caso dell’avvio di alcune attività (es. attività di estetiste, attività di parrucchiere misto, attività di autoriparazione, imprese di pulizie, ecc.), vengono richiesti altri particolari requisiti personali (titolo di studio o esperienza).

    A seconda del tipo d’attività svolta dall’impresa individuale saranno necessarie altre autorizzazioni ed  adempimenti specifici, alcuni dei quali vengono riportati di seguito.

    Nel caso l’impresa sia produttrice oppure utilizzatrice di imballaggi deve essere comunicata l’apertura e la gestione della posizione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi. In tal caso deve essere versato un contributo fisso di 5,16 € più una quota variabile da calcolarsi in percentuale dopo la chiusura del primo bilancio d’esercizio se il ricavo è superiore a 516.456,90 €.

    Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.conai.org

    Quando la sede dell’impresa è di proprietà della medesima, occorre pagare anche l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); può esser data comunicazione al Comune entro il mese di giugno dell’anno successivo all’acquisto dell’immobile. Nel caso la sede sia occupata a titolo di locazione (affitto) è il proprietario a doversi far carico della suddetta tassa, mentre è a carico dell’impresa se si tratta di locazione finanziaria (leasing immobiliare).

    Sia nel caso di proprietà che di locazione della sede dell’impresa, quest’ultima è obbligata al pagamento della Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.), che viene determinata proporzionalmente in base alla superficie e all’uso dell’immobile. Deve esser data comunicazione al Comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’insediamento.

    In taluni casi è previsto un Canone per l’Occupazione di tutti gli Spazi e le Aree Pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo (C.O.S.A.P. ex TOSAP). Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

    Nei casi in cui l’impresa individuale effettui pubblicità tramite insegne, cartelli, targhe, fregi, tende, ombrelloni, globi, facsimile, veicoli pubblicitari, proiezioni luminose, ecc. sarà obbligata a pagare l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (I.C.P.).

     

    Dove rivolgersi:
    Esatto spa
    Piazza Sansovino 2
    da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16;
    sabato dalle 9 alle 13
    e-mail: esatto@esattospa.it
    numero verde gratuito: 800 800 880
    da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13