Procedure per l'avvio di una società di persone
Un’attività economica può venire esercitata sotto la forma giuridica di una società di persone.
La società di
persone è composta da due o più persone
e può comunque avvalersi dell’ausilio di
collaboratori, familiari e non, e dipendenti.
Tra i vari tipi di
società questa tipologia, è
caratterizzata da una prevalenza dell’elemento
umano (persone) su quello economico (capitale).
Nonostante la limitazione della responsabilità
personale non sia garantita per gli amministratori,
si caratterizza come una forma di società
snella e molto utilizzata dalle realtà medio
piccole visto che non necessita di un capitale minimo
iniziale e che i suoi costi di gestione sono
decisamente inferiori rispetto alle società di
capitali.
Di seguito vengono
illustrati gli adempimenti amministrativi necessari
per la sua costituzione.
ATTO COSTITUTIVO E
PATTI SOCIALI
I soci, scelta la forma
societaria (società di fatto, società
in nome collettivo, società in accomandita
semplice), formalizzano le regole che disciplineranno
i loro rapporti nella società mediante la
sottoscrizione dell’atto costitutivo e dei
conseguenti patti sociali.
Alcune di queste regole
sono rigide, nel senso che sono già previste
dalle norme in vigore e che non possono essere
derogate, altre possono essere personalizzate da
parte dei soci.
L’atto
costitutivo e i patti sociali, comprese tutte le
modifiche degli stessi, devono constare da atto
pubblico notarile nonché del consenso
dell’unanimità dei soci.
La diversa connotazione
di una società produce effetti diversi:
1.
società
semplice:
è la forma societaria riservata per gestire
quelle attività diverse da quelle
commerciali (es. attività agricole, di
mero godimento, ecc.).
2.
società in
nome collettivo: tutti i soci possono amministrare
la società. Può essere prevista
un’amministrazione congiunta (con approvazione
di tutti gli amministratori), disgiunta
(libertà di azione per ogni singolo
amministratore) o mista (congiunta per determinate
operazioni – es. di carattere straordinario - e
disgiunta per le altre).
3.
società in
accomandita semplice: sono previste due tipologie di
socio: i soci accomandatari e accomandanti. I primi
sono quelli che possono amministrare la
società i secondi, invece, sono quelli che
apportano solo capitale e che hanno la
responsabilità limitata a quanto
conferito.
ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
(PARTITA IVA)
Entro il termine di
30 giorni dalla data di inizio
attività va presentato all’Agenzia delle
Entrate il modello AA7/9 “Dichiarazione di
inizio attività, variazione dati o cessazione
di attività”.
E’ un modello,
reperibile anche su www.agenziaentrate.it,
al quale va aggiunto il costo della tassa di
concessione governativa di 129,11 €.
Viene attribuito il numero di partita IVA (che
coincide con il codice fiscale
dell’impresa).
Va consegnata una copia
della dichiarazione rilasciata dal notaio
dell’avvenuta costituzione della
società.
Le
dichiarazioni d’inizio, variazione dati e
cessazione attività possono essere
presentate con le modalità di seguito
riportate:
–
in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di
persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi
degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a
prescindere dal domicilio fiscale del
contribuente;
–
in unico esemplare a mezzo servizio postale e
mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di
un documento di identificazione del dichiarante, da
inviare ad uno qualsiasi degli uffici
dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal
domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le
dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in
cui risultano spedite;
–
per via telematica direttamente dal contribuente o
tramite i soggetti incaricati della trasmissione
telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si
considerano presentate nel giorno in cui è
conclusa la ricezione dei dati da parte
dell’Agenzia delle entrate;
–
presso l’ufficio del registro delle imprese
esclusivamente da parte dei soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro delle imprese
ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche ed amministrative (REA), utilizzando il
software “ComUnica”
Dove
rivolgersi:
Agenzia delle
Entrate
Ufficio locale di Trieste
Ufficio locale di Trieste
Via L. Stock 2/3 -
TRIESTE
Tel 040.3227211
e-mail: ul.trieste@agenziaentrate.it
CONTABILITA’
Le società di
persone sono obbligate ad adottare, ai fini fiscali,
uno dei seguenti regimi contabili: il regime
semplificato (regime contabile
“naturale”) ovvero quello
ordinario.
Il regime
semplificato, previsto per le imprese che non
abbiano superato nell’arco di un intero anno
solare il limite di ricavi di 309.874,14 (prestazione
di servizi) o 516.456,90 (attività diversa da
prestazione di servizi), comporta la tenuta dei
seguenti libri obbligatori:
- i registri IVA
- registro dei beni ammortizzabili
- le scritture previste dalla normativa del lavoro
- i registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza)
Il regime
ordinario,
comporta invece la tenuta dei seguenti libri
obbligatori:
- libro giornale
- libro degli inventari
- libro mastro
- scritture di magazzino
- registro dei beni ammortizzabili
Deve essere corrisposta
l’imposta di bollo nella misura di euro
29,24 ogni 100 pagine o frazione.
A questi libri si
aggiungono:
- le scritture previste dalla normativa del lavoro
- i registri IVA
- i registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza)
Per maggiori ragguagli
in materia fiscale e tributaria è
consigliabile rivolgersi ad un commercialista.
ISCRIZIONE INPS
Sono obbligati
all’iscrizione alla gestione speciale i soci
delle società di persone che partecipano al
lavoro con carattere di abitualità e
prevalenza. Per le società in accomandita
semplice sono anche iscrivibili se esiste un rapporto
di parentela ovvero di affinità entro il terzo
grado con il socio accomandatario.
L’importo
dei contributi da versare si calcola in base al
reddito di impresa.
Entro
30 giorni dall’inizio
della attività va presentata la domanda di
immatricolazione, presentata contestualmente alla
costituzione del rapporto assicurativo dei datori di
lavoro obbligati all’iscrizione. Il legislatore
non prevede, esplicitamente, un termine entro il
quale provvedere all’adempimento, come non
prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza
(praticamente la denuncia deve essere fatta entro il
giorno 20 del mese successivo all’assunzione
del lavoratore). Si ha, in caso di ritardo, una
sanzione indiretta, prevista per l’inadempienza
agli obblighi in materia di denuncie
contributive.
Dove
rivolgersi:
Ufficio provinciale
dell’INPS
Via S.
Anastasio, 5 – 34132 TRIESTE
Tel. 040
3781111
da
lunedì a venerdì 8.30 –
12.30
lunedì e
giovedì 14.30 – 16.30
COMUNICAZIONE
ALL’INAIL
Sono obbligati
all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che,
nell’esercizio delle loro attività,
occupano lavoratori dipendenti e lavoratori
parasubordinati. Il rapporto assicurativo ha inizio
con la denuncia all’INAIL
dell’attività esercitata, che deve
essere effettuata dal datore di lavoro al più
tardi contestualmente al suo inizio.
Non è richiesta
l’assicurazione per coloro (lavoratori non
subordinati) che svolgono attività di
direzione, di organizzazione o di amministrazione
purchè non utilizzino macchine elettriche o
elettroniche o automezzi.
Qualsiasi variazione,
nonché l’eventuale cessazione del
rischio assicurato, dovranno essere comunicate
all’ente entro 30 giorni dal loro verificarsi,
sempre per mezzo dell’apposita modulistica,
disponibile presso tutte le sedi locali e scaricabile
dal sito internet dell’INAIL, nella sezione
modulistica su www.inail.it
Il datore di lavoro
deve fornire all’Istituto i dati anagrafici
degli assicurati, gli elementi e le indicazioni
richieste per la valutazione del rischio e la
determinazione del premio che si dovrà
corrispondere.
Tutti i datori di
lavoro, i committenti e gli altri assicurati sono
tenuti all’istituzione, alla vidimazione, alla
compilazione, alla tenua ed alla conservazione del
libro matricola e libro paga,
nonché del registro degli
infortuni.
Dove
rivolgersi:
Ufficio provinciale
INAIL
Via del Teatro Romano,
18/20 – TRIESTE
tel. 040 6729222
Email trieste@inail.it
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE
IMPRESE
Entro 30
giorni dalla
stipula dell’atto costitutivo, il notaio
deve chiedere, esclusivamente per via telematica,
l’iscrizione all’Ufficio del Registro
delle Imprese, tenuto presso la Camera di
Commercio. Nell’apposito modulo
d’iscrizione vanno indicati gli elementi
identificativi della società (denominazione,
sede ecc.) e dei soci (amministratori e non).
La società deve
indicare negli atti e nella corrispondenza il
Registro delle imprese presso il quale è
iscritta, nonché il suo codice fiscale (che
coincide con il numero di iscrizione).
Il pagamento per la
prima iscrizione (diritti di segreteria)
è pari a 90 euro oltre a 59 euro per
l’imposta di bollo.
Il diritto
annuale è pari a 240 euro e può
essere pagato in contanti allo sportello
oppuretramite il modello F24
dell’Agenzia delle Entrate.
Dove
rivolgersi:
Camera di Commercio di Trieste
(www.ts.camcom.it)
Ufficio Registro delle
Imprese
Via Cassa di Risparmio,
2 - 34121 TRIESTE
tel. 040 6701211 - fax
040 6701329
PEC
servizitelematici@ts.legalmail.camcom.it
lunedì –
venerdì
08.30 - 12.30;
martedì – mercoledì 14.00 - 15.45
martedì – mercoledì 14.00 - 15.45
ULTERIORI
ADEMPIMENTI
Quando la sede
dell’impresa è di proprietà della
medesima, occorre pagare anche l’imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.); può
esser data comunicazione al Comune entro il mese di
giugno dell’anno successivo all’acquisto
dell’immobile, anche se direttamente
l’Ufficio del Catasto (Agenzia del Territorio)
dà notizia del cambio di proprietà o di
nuova costruzione. Nel caso la sede sia occupata
mediante un canone di locazione (affitto) è il
proprietario a doversi far carico della tassa
suddetta, mentre è a carico dell’impresa
se si tratta di locazione finanziaria.
Sia nel caso di
proprietà che di locazione della sede
dell’impresa, quest’ultima è
obbligata al pagamento della tassa comunale e
provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (T.A.R.S.U.), che viene determinata
proporzionalmente in base alla superficie interna ed
esterna dell’immobile.
Deve esser data
comunicazione al Comune entro il 20 gennaio
dell’anno successivo
all’insediamento.
In taluni casi è
previsto un canone per l’occupazione di tutti
gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del
sottosuolo (C.O.S.A.P. ex.TOSAP). Tutte le
occupazioni permanenti o temporanee di suolo,
soprassuolo e sottosuolo devono essere precedute da
una concessione o autorizzazione da parte del Comune.
È obbligato al pagamento del canone il
titolare dell'atto di concessione o
autorizzazione.
Dove
rivolgersi:
Esatto
spa
Piazza Sansovino 2
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16;
sabato dalle 9 alle 13
e-mail: esatto@esattospa.it
numero verde gratuito: 800 800 880 da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13
Piazza Sansovino 2
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16;
sabato dalle 9 alle 13
e-mail: esatto@esattospa.it
numero verde gratuito: 800 800 880 da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13
Se
l’attività in questione, invece,
è produttrice oppure utilizzatrice di
imballaggi deve essere comunicata l’apertura e
la gestione della posizione CONAI (artt. 38 e 41 del
D.Lgs. 22/1997 “Decreto Ronchi”).
In tal caso deve
essere versato un contributo fisso di 5,16 €
più una quota variabile da calcolarsi in
percentuale dopo la chiusura del primo bilancio
d’esercizio se il ricavo è superiore a
516.456,90 €.
Dove rivolgersi:


