Procedure per l'avvio di una società di capitali

    Un’attività economica può venire esercitata sotto la forma giuridica di una società di capitali.
    La società di capitali è normalmente composta da due o più persone (nel nostro ordinamento giuridico è ammessa anche la costituzione di una società di capitali uni personale) che possono comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, familiari e non, e dipendenti.
    Tra i vari tipi di società questa tipologia, è caratterizzata da una prevalenza dell’elemento economico (capitale) su quello umano (persone). Nonostante i suoi costi costitutivi e di gestione siano più elevati delle altre forme giuridiche, la società di capitali è una soluzione molto ricercata tra coloro i quali richiedono la limitazione della responsabilità personale e una flessibilità riguardo il trasferimento delle partecipazioni sociali.
    Di seguito vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari per la sua costituzione.
     
    ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
    I soci (o il socio, in caso di società uni personale), scelta la forma societaria (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), formalizzano le regole che disciplineranno i loro rapporti nella società mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
    Alcune di queste regole sono rigide, nel senso che sono già previste dalle norme in vigore e che non possono essere derogate, altre possono essere personalizzate da parte dei soci.
    L’atto costitutivo e lo statuto, comprese tutte le modifiche degli stessi, devono constare da atto pubblico notarile.
    Tutte le società di capitali, inoltre, sono soggette al deposito annuale del bilancio di esercizio.
    La diversa connotazione di una società produce effetti diversi:
    1.       società per azioni: è la società per antonomasia di grandi dimensioni. I soci sono responsabili limitatamente e in modo proporzionale al capitale che ciascuno di loro ha sottoscritto. Il capitale totale, dato dalla somma di quello dei singoli soci, deve essere in misura non inferiore a 120.000 €. Tra le società di capitali è quella che prevede i maggiori costi di gestione in quanto è previsto, obbligatoriamente, anche la nomina dei componenti il collegio sindacale. La s.p.a. può emettere obbligazioni, accedere alla quotazione dei titoli emessi e, entro determinati limiti, può investire in azioni proprie.
    2.       società a responsabilità limitata: è una società piuttosto flessibile in quanto le norme in vigore prevedono la possibilità per i soci di personalizzare un gran numero di clausole statutarie. Per la sua costituzione è previsto un capitale minimo di 10.000 €. La responsabilità dei singoli soci è limitata al capitale sottoscritto. La s.r.l. non può emettere obbligazioni.
    3.       società in accomandita per azioni: per costituirla deve essere versato un capitale minimo di 1200.000 €. La responsabilità è illimitata solo per i soci accomandatari, che si assumono la responsabilità della gestione amministrativa in base al contratto sociale (e non per nomina dell’Assemblea come nel caso della s.p.a.) e per tutto il periodo di attività della società (senza possibilità di revoca o se previsto da clausole contrattuali).
     
    ADEMPIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE (PARTITA IVA)
    Entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio attività va presentato all’Agenzia delle Entrate il modello AA7/9 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività”.
     E’ un modello, reperibile anche su www.agenziaentrate.it, al quale va aggiunto il costo della tassa di concessione governativa di 129,11 €. Viene attribuito il numero di partita IVA (che coincide con il codice fiscale dell’impresa).
    Va consegnata una copia della dichiarazione rilasciata dal notaio dell’avvenuta costituzione della società.
    Le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività possono essere  presentate con le modalità di seguito riportate:
    – in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
    – in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
    – per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate;
    – presso l’ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), utilizzando il software “ComUnica
     
    Dove rivolgersi:
    Agenzia delle Entrate
    Ufficio locale di Trieste
    Via L. Stock 2/3 - TRIESTE
    Tel 040.3227211
    e-mail: ul.trieste@agenziaentrate.it
     
    CONTABILITA’
    Le società di capitali sono obbligate ad adottare, ai fini fiscali, il regime contabile ordinario. Ciò comporta la tenuta dei seguenti libri obbligatori:
    1. libro giornale
    2. libro degli inventari
    3. libro mastro
    4. scritture di magazzino
    5. registro dei beni ammortizzabili
    6. libri sociali (soggetti a bollatura e vidimazione), i più comuni dei quali sono i seguenti:
    ·         libro dei soci (obbligatorio solo per le società per azioni)
    ·         libro delle obbligazioni
    ·         libro delle assemblee dei soci
    ·         libro del consiglio di amministrazione
    ·         libro del collegio sindacale
    Deve essere versata annualmente, entro il 16 marzo, una tassa di concessione governativa di euro 309,87 (euro 516,46 se il capitale della società è superiore a euro 516.456,90).
    Inoltre deve essere corrisposta l’imposta di bollo pari a euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione.
    A questi libri si aggiungono:
    1. le scritture previste dalla normativa del lavoro
    2. i registri IVA
    3. i registri previsti da leggi speciali (es. in materia di pubblica sicurezza)
    Per maggiori ragguagli in materia fiscale e tributaria è consigliabile rivolgersi ad un commercialista.
     
    ISCRIZIONE INPS
    Sono obbligati all’iscrizione alla gestione speciale i soci di società a responsabilità limitata se partecipano al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza.
    L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa.
    Entro 30 giorni dall’inizio della attività va presentata la domanda di immatricolazione, presentata contestualmente alla costituzione del rapporto assicurativo dei datori di lavoro obbligati all’iscrizione. Il legislatore non prevede, esplicitamente, un termine entro il quale provvedere all’adempimento, come non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza (praticamente la denuncia deve essere fatta entro il giorno 20 del mese successivo all’assunzione del lavoratore). Si ha, in caso di ritardo, una sanzione indiretta, prevista per l’inadempienza agli obblighi in materia di denuncie contributive.
     
    Dove rivolgersi:
    Ufficio provinciale dell’INPS
    Via S. Anastasio, 5 – 34132 TRIESTE
    Tel. 040 3781111
    da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30
    lunedì e giovedì 14.30 – 16.30
     
    COMUNICAZIONE ALL’INAIL
    Sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle loro attività, occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati. Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all’INAIL dell’attività esercitata, che deve essere effettuata dal datore di lavoro al più tardi contestualmente al suo inizio.
    Non è richiesta l’assicurazione per coloro (lavoratori non subordinati) che svolgono attività di direzione, di organizzazione o di amministrazione purchè non utilizzino macchine elettriche o elettroniche o automezzi.
    Qualsiasi variazione, nonché l’eventuale cessazione del rischio assicurato, dovranno essere comunicate all’ente entro 30 giorni dal loro verificarsi, sempre per mezzo dell’apposita modulistica, disponibile presso tutte le sedi locali e scaricabile dal sito internet dell’INAIL, nella sezione modulistica su www.inail.it
    Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto i dati anagrafici degli assicurati, gli elementi e le indicazioni richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio che si dovrà corrispondere.
    Tutti i datori di lavoro, i committenti e gli altri assicurati sono tenuti all’istituzione, alla vidimazione, alla compilazione, alla tenua ed alla conservazione del libro matricola e libro paga, nonché del registro degli infortuni.
    Dove rivolgersi:
    Ufficio provinciale INAIL
    Via del Teatro Romano, 18/20 – TRIESTE
    tel. 040 6729222
    Email trieste@inail.it
    PEC trieste@postacert.inail.it
     
    ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
    Entro 20 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo, il notaio deve chiedere, esclusivamente per via telematica, l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio. Nell’apposito modulo d’iscrizione vanno indicati gli elementi identificativi della società (denominazione, sede ecc.) e degli organi sociali (amministratori, sindaci ecc.)
    La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza il Registro delle imprese presso il quale è iscritta, nonché il suo codice fiscale (che coincide con il numero di iscrizione).
    Il pagamento per la prima iscrizione (diritti di segreteria) è pari a 90 euro oltre a 65 euro per l’imposta di bollo.
    Il diritto annuale è pari a 240 euro e può essere pagato in contanti allo sportello oppuretramite il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate.
    Dove rivolgersi:
    Camera di Commercio di Trieste (www.ts.camcom.it)
    Ufficio Registro delle Imprese
    Via Cassa di Risparmio, 2 - 34121 TRIESTE
    tel. 040 6701211 - fax 040 6701329
    email: registro.imprese@ts.camcom.it
    PEC servizitelematici@ts.legalmail.camcom.it
    lunedì – venerdì        08.30 - 12.30;
    martedì – mercoledì  14.00 - 15.45
     
    ULTERIORI ADEMPIMENTI
    Quando la sede dell’impresa è di proprietà della medesima, occorre pagare anche l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); può esser data comunicazione al Comune entro il mese di giugno dell’anno successivo all’acquisto dell’immobile, anche se direttamente l’Ufficio del Catasto (Agenzia del Territorio) dà notizia del cambio di proprietà o di nuova costruzione. Nel caso la sede sia occupata mediante un canone di locazione (affitto) è il proprietario a doversi far carico della tassa suddetta, mentre è a carico dell’impresa se si tratta di locazione finanziaria.
     
    Sia nel caso di proprietà che di locazione della sede dell’impresa, quest’ultima è obbligata al pagamento della tassa comunale e provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), che viene determinata proporzionalmente in base alla superficie interna ed esterna dell’immobile.
    Deve esser data comunicazione al Comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’insediamento.
    In taluni casi è previsto un canone per l’occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo (C.O.S.A.P. ex.TOSAP). Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
    Dove rivolgersi:
    Esatto spa
    Piazza Sansovino 2
    da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16;
    sabato dalle 9 alle 13
    e-mail: esatto@esattospa.it
    numero verde gratuito: 800 800 880
    da lunedì a venerdì 9-16, sabato 9-13
     
    Se l’attività in questione, invece, è produttrice oppure utilizzatrice di imballaggi deve essere comunicata l’apertura e la gestione della posizione CONAI (artt. 38 e 41 del D.Lgs. 22/1997 “Decreto Ronchi”).
    In tal caso  deve essere versato un contributo fisso di 5,16 € più una quota variabile da calcolarsi in percentuale dopo la chiusura del primo bilancio d’esercizio se il ricavo è superiore a 516.456,90 €.
    Dove rivolgersi:
    www.conai.org