SPORTELLO ENERGIA - News, Gennaio 2010

Dichiarazione da presentare entro il 31 marzo all'Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica ammissibili al beneficio fiscale (detrazione 55%)

Il Decreto Anticrisi 2009 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali ci si intenda avvalere della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) e che proseguono oltre il periodo d’imposta 2009.

Le comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica” che consente la compilazione e la trasmissione della comunicazione.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Pertanto, la comunicazione NON deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
  • per lavori iniziati e conclusi nello stesso anno solare da Persone Fisiche (o altri contribuenti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare)
  • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta da soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
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News Dicembre 2009

AGENZIA DELLE ENTRATE
Guida 2009 alle agevolazioni fiscali (55%) sul risparmio energetico
L’Agenzia dell Entrate ha pubblicato la guida 2009 sugli sconti fiscali pro-ambiente.

Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella nuova guida “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”.

Le novità 2009 possono essere ricondotte al provvedimento del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati, ed al decreto interministeriale del 6 agosto 2009 che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione.
 
Tra le più importanti novità segnaliamo:
  • Cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi.
  • La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi.
  • Modificate le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
  • I generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua”
  • Le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”.
  • Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso.
Segnaliamo che per le opere di riqualificazione energetica iniziate nel 2009 e non concluse ma che proseguiranno nell’anno 2010, sussiste la necessità di predisporre la prescritta comunicazione su modello approvato con il provvedimento dirigenziale del 6 maggio, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori.

(Dicembre 2009)

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Dal 1° gennaio 2010 entrano in vigore i nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.

In particolare, per ottenere la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica "globale" occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell'Allegato A del decreto 11 marzo 2008 e, per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi, i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell'Allegato B del medesimo decreto 11 marzo 2008.

Il prossimo 31 marzo 2010 scade, poi, il termine ultimo per l'invio della nuova comunicazione all'agenzia delle Entrate per coloro che a partire dal 1° gennaio 2009 hanno sostenuto spese per lavori che fruiscono del 55% ancora in corso al 31 dicembre 2009 (Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Protocollo n. 57639/2009).

(aggiornamento: Dicembre 2009)

 
Pagina a cura dell’Azienda Speciale Trieste Benzina Agevolata

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