Variati gli importi delle sanzioni Registro Imprese
L'art. 9 della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U n. 265 del 14/11/2011), in vigore dal 15/11/2011, ha modificato l'art. 2630 c.c., variando gli importi delle sanzioni previste in caso di omessa o tardiva presentazione delle domande e dei depositi destinati al Registro delle Imprese.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro.
Inoltre, se la domanda, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.
In caso di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
I nuovi importi vengono applicati agli adempimenti omessi nei termini previsti, laddove i termini scadono dal 15/11/2011 in poi. Per gli adempimenti che al 14/11/2011 risultavano già sanzionabili, indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della domanda tardiva, trova applicazione la precedente disposizione normativa ed i relativi importi.
Non hanno subito variazioni gli importi delle sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 2194 e 2631 c.c. e quelli relativi al mancato rispetto dei termini per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo.
Di conseguenza i nuovi importi da applicare alle sanzioni r.i., in conformità all’art. 16 della L. 689/81, sono i seguenti:
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Adempimento omesso nei termini |
Adempimento effettuato tra il 31° e 60° giorno successivo al termine |
Adempimento effettuato oltre il 60° giorno successivo al termine |
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Deposito bilancio |
€ 91,56 |
€274,66 |
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Altri adempimenti registro imprese |
€ 68,66 |
€ 206 |


