Più trasparenza nel credito: un Protocollo d’intesa con l’ABI
Firmato in Prefettura dalle Associazioni di categoria con l’avallo della Camera di Commercio e delle altre istituzioni presenti nel Comitato Regionale del credito per il Friuli Venezia Giulia
Dopo un attento lavoro preparatorio sviluppato in seno al Comitato Regionale del credito, presieduto dal Prefetto di Trieste Giovanni Balsamo, il 10 settembre è stato siglato con la Commissione Regionale ABI del Friuli Venezia Giulia il Protocollo d’intesa finalizzato al monitoraggio dei tempi di risposta da parte delle Banche sulla concessione di crediti alle micro e piccole imprese del territorio.
L’intesa, la prima in Italia, non incide sul libero mercato che vieta di imporre vincoli o condizioni uniformi ai singoli istituti bancari, bensì tende a promuovere su base volontaria la convergenza delle banche verso un’accelerazione e semplificazione dell’istruttoria per la concessione dei crediti alle PMI.
Nel sito dell’ABI - Sezione Pattichiari - è disponibile e verrà quotidianamente aggiornato l’elenco degli Istituti che aderiscono all’accordo rendendo noti i risettivi tempi medi di risposta.
Le federazioni regionali di Assindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confcooperative e Legacooperative si sono a loro volta impegnate, sottoscrivendo l’accordo, a dare ampia diffusione fra le imprese sui contenuti dell’intesa.
PROTOCOLLO D'INTESA
tra
CONFINDUSTRIA
del Friuli Venezia Giulia
CONFAPI
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria
del Friuli Venezia Giulia
CONFCOMMERCIO
del Friuli Venezia Giulia
CONFARTIGIANATO
Federazione Regionale Artigiani
del Friuli Venezia Giulia
CONFCOOPERATIVE
del Friuli Venezia Giulia
LEGACOOPERATIVE
del Friuli Venezia Giulia
CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
del Friuli Venezia Giulia
e
COMMISSIONE REGIONALE
ABI
del Friuli Venezia Giulia
nella persona del suo Presidente,
dott. Roberto Dal Mas
PREMESSO CHE
- Confindustria e ABI hanno istituito un Tavolo di
confronto nazionale permanente volto ad individuare
soluzioni condivise al fine di affrontare il tema
della crisi finanziaria e azioni congiunte tese al
miglioramento dei rapporti banca-impresa;
- la categoria delle micro e delle piccole imprese
riveste un ruolo di vitale importanza nel tessuto
economico e sociale italiano;
- si ritiene opportuno coinvolgere tutte le
Associazioni di categoria disponibili nella
individuazione delle soluzioni di cui sopra;
CONSIDERATO CHE
-·la categoria delle micro e delle piccole
imprese risente particolarmente delle conseguenze
dell’attuale crisi economico finanziaria;
RITENUTA QUINDI LA NECESSITA’
- di raggiungere un accordo teso a diffondere
capillarmente l’adozione da parte delle banche
di procedure sempre più trasparenti ed
efficaci per la concessione di credito alle micro e
alle piccole imprese;
- di definire linee guida per la misurazione e la
pubblicazione dei tempi medi di risposta sul credito
alle micro e alle piccole imprese;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto
Il presente Accordo stabilisce gli impegni delle
banche aderenti (d’ora in poi banche) tesi a
garantire certezza, trasparenza e
comparabilità alla misurazione dei tempi della
fase istruttoria per la concessione del credito sia
in prima richiesta che per i successivi aumenti (sono
esclusi i rinnovi senza aumento e gli aumenti
temporanei di fido) alle micro e alle piccole
imprese.
Il Protocollo vincola le banche ad attuare le regole
di processo e di comunicazione esterna per garantire
trasparenza ed efficacia alle procedure di risposta
alle richieste di affidamento e provvedere alla
misurazione dei tempi.
L’ABI si impegna a comunicare periodicamente ai
soggetti sottoscrittori del presente Protocollo
l’elenco delle banche aderenti al protocollo
medesimo, nonché i risultati delle misurazioni
effettuate in ciascun trimestre e per ciascuna classe
di importo. Tali risultati sono desunti dal motore di
confronto PattiChiari.
ART. 2
Ambito d'applicazione
L’applicazione del presente Protocollo riguarda
le operazioni di credito per importi fino a
cinquecentomila euro (inteso come massimo
dell’accordato qualora venga accolta la
richiesta di fido del soggetto economico di
riferimento) su richiesta di imprese non finanziarie
(come definite dalla Banca d’Italia), comprese
le famiglie produttrici, classificate come
“micro” o “piccole” secondo
la definizione contenuta nella Raccomandazione della
Commissione Europea del 6 maggio 2003[1].
ART. 3
Impegni delle Banche
Le banche, nel rispetto delle proprie procedure, si
impegnano a monitorare i tempi medi di risposta, i
tempi di risposta del 90° percentile e la
percentuale di pratiche per le quali è stata
richiesta documentazione integrativa mediante
rilevazioni trimestrali in funzione delle seguenti
categorie dimensionali (classi di importo e
segmentazione territoriale dello sportello):
a) Importo:
- fino ad Euro venticinquemila;
- da Euro venticinquemilauno a Euro centomila;
- da Euro centomilauno a Euro cinquecentomila;
b) Regione (incluso il totale Italia)
I risultati della rilevazione dovranno essere
presentati sul sito internet di ciascuna banca,
all’interno dei locali e sul sito
PattiChiari.
Le banche si impegnano a mettere a disposizione sul
proprio sito internet e allo sportello un
“Elenco dei documenti” necessari per
l’avvio dell’istruttoria e a comunicare
al cliente il contatto incaricato di seguire i
successivi rapporti in merito alla pratica di
affidamento.
ART. 4
Predisposizione dell’”elenco dei
documenti” e ritiro dei documenti del cliente
Le banche deve definire i contenuti del documento
“Elenco dei documenti” da richiedere al
cliente per l’avvio dell’istruttoria,
eventualmente definiti secondo la tipologia del
cliente e la forma tecnica del credito.
Le banche devono prevedere documenti standard sempre
necessari per l’istruttoria della pratica di
affidamento.
Le banche devono prevedere la registrazione
informatica storicizzata o cartacea (da conservare)
della comunicazione al cliente del contatto
(dipendente o funzione) incaricato di seguire i
rapporti in merito alla pratica di affidamento;
Le banche devono assicurare la continuità del
servizio di ritiro dei documenti anche in assenza
della persona/funzione incaricata e resa nota al
cliente.
Le banche devono predisporre una ricevuta, datata e
sottoscritta dalla banca stessa, attestante la
ricezione della richiesta di affidamento corredata
dalla documentazione completa.
ART. 5
Misurazione dei tempi medi di risposta
Le banche, nel rispetto delle proprie procedure, si
impegnano a misurare i tempi di risposta e le altre
informazioni statistiche per tutte le pratiche di
affidamento che rientrano nell’ambito di
applicazione definito dall’art. 2.
Le banche devono elaborare i seguenti parametri
statistici della distribuzione in relazione alla
segmentazione di cui all’art. 3:
- tempo medio di risposta;
- 90° percentile dei tempi di risposta (cfr.
Allegato);
- percentuale di pratiche per le quali è stata
richiesta una documentazione integrativa.
Per tempo di risposta si intende il numero di giorni
lavorativi intercorrente tra la data di ritiro della
domanda corredata della documentazione completa e la
data della comunicazione dell’esito/decisione
da parte della banca al cliente.
La rilevazione è effettuata con cadenza
trimestrale e nel caso di una pratica di affidamento
aperta e chiusa in un sol giorno deve indicare
“0 giorni”. La rilevazione si riferisce a
tutte le posizioni di affidamento per le quali
è stata assunta una formale decisione nel
trimestre solare, anche se l’avvio
dell‘istruttoria è avvenuto in un
periodo precedente.
Le banche devono procedere alla registrazione
informatica storicizzata:
- dell’acquisizione della richiesta di
affidamento corredata dalla documentazione completa,
contestualmente al rilascio della ricevuta;
- della comunicazione al cliente in merito
all’esito/decisione sia essa positiva (anche
parziale), negativa o di non proseguire il processo
istruttorio.
Le banche devono procedere alla registrazione
informatica storicizzata o cartacea (da
conservare):
- delle richieste di documentazione integrativa
(massimo due richieste per ogni pratica); la banca
può richiedere documenti integrativi
pertinenti rispetto alla valutazione del rischio di
credito. La richiesta al cliente di ulteriore
documentazione può anche essere verbale,
purché venga registrata e storicizzata in modo
non modificabile. Le banche non possono richiedere
documentazione integrativa più di due volte
per ciascuna pratica di affidamento, a tal fine
monitora le richieste effettuate attraverso apposito
tabulato.
- della delibera di affidamento positiva (anche
parziale), negativa o decisione di non proseguire il
processo istruttorio.
ART. 6
Modalita’ di trasmissione dei dati per la
pubblicazione sul sito pattichiari
Le banche devono assicurare la tempestiva ed efficace
trasmissione al processor SIA SSB - attraverso
apposito applicativo messo a disposizione da ABI e
dal Consorzio PattiChiari - dei tempi medi di
risposta, del 90° percentile e della percentuale
di pratiche per le quali è stata richiesta
documentazione integrativa, di cui all’art.
2.
I dati devono essere trasmessi al processor entro 15
giorni dalla fine di ciascun trimestre solare di
rilevazione.
ART. 7
Adempimenti organizzativi e commerciali
Le banche devono pubblicare sul proprio sito internet
l’“Elenco dei documenti”. Il
cliente deve ricevere il documento “Elenco
documenti” necessario per l’avvio
dell’istruttoria e il modulo di richiesta di
affidamento.
Le banche devono rendere noto al cliente il nome del
dipendente e/o la funzione da contattare per la
consegna dei documenti. La comunicazione avviene, di
regola, per iscritto ed in calce
all’”Elenco dei documenti”. Le
banche devono rendere noto al cliente il nome del
dipendente e/o la funzione da contattare per i
successivi rapporti relativi alla pratica di
affidamento.
Al cliente che consegna la richiesta di affidamento
corredata dalla documentazione completa, la banca
rilascia un’apposita ricevuta.
Le banche devono informare il cliente
dell’esito di ogni richiesta di affidamento.
Nei casi di diniego o non prosecuzione
dell’istruttoria, la comunicazione può
anche essere costituita da una semplice informativa
riguardante l’avvenuta decisione –
purché venga registrata e storicizzata in modo
non modificabile – con invito al cliente a
recarsi presso lo sportello competente per conoscere
l’esito.
Le banche devono prevedere, attraverso un apposito
prospetto informativo emesso “in forma
controllata”:
- la distribuzione e l’esposizione
all’interno dei propri locali dei tempi medi di
risposta e degli altri parametri statistici rilevati
(relativi al trimestre precedente la data di
pubblicazione). Nei locali delle banche deve essere
affisso esclusivamente il prospetto informativo della
regione in cui è ubicato lo sportello.
- la pubblicizzazione sul proprio sito Internet dei
tempi medi di risposta e degli altri parametri
statistici rilevati (relativi al trimestre precedente
la data di pubblicazione).
Le banche devono predisporre sul proprio sito un link
al sito www.pattichiari.it.
ART. 8
Impegni delle parti
Le Associazioni di categoria sottoscrittrici del
presente Protocollo e l’ABI si impegnano,
ciascuno per quanto di propria competenza, a
predisporre un’attività informativa
sull’iniziativa promossa dal presente
Protocollo d’Intesa, sia con riguardo ai propri
associati, sia nei confronti della categoria delle
micro e delle piccole imprese, attraverso i propri
mezzi di informazione (stampati e on-line)
nonché attraverso le proprie relazioni con la
stampa nazionale e locale.
ART. 9
Adesioni successive all’intesa
Ulteriori adesioni al protocollo delle Associazioni
di categoria potranno essere formalizzate con
apposito atto di adesione, comunicato al Presidente
dell’Osservatorio regionale sul credito, del
quale verrà data immediata comunicazione agli
altri firmatari.
ART. 10
Validita' del protocollo d'intesa
Il presente Protocollo ha carattere temporaneo e ha
validità fino al 31 dicembre 2011.
Trieste, 10 settembre 2009
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ALLEGATO
(legenda)
Il 90° percentile è il tempo impiegato per espletare il 90% delle pratiche. La formula excel da adottare per il calcolo è la seguente:
=PICCOLO(XY:XZ;ARROTONDA.DIFETTO(CONTA.VALORI(XY:XZ)*0,9;1))
con “XY:XZ” ad indicare
l’intervallo oggetto di analisi.
[1] Nei casi in cui non sia univoca
l’individuazione della tipologia di impresa in
quanto i 2 parametri “fatturato” e
“dipendenti” indicano due diverse
tipologie d’impresa, la posizione va riferita
alla tipologia d’impresa definita in base al
“ fatturato”
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