Più trasparenza nel credito: un Protocollo d’intesa con l’ABI

Firmato in Prefettura dalle Associazioni di categoria con l’avallo della Camera di Commercio e delle altre istituzioni presenti nel Comitato Regionale del credito per il Friuli Venezia Giulia



 

 

Dopo un attento lavoro preparatorio sviluppato in seno al Comitato Regionale del credito, presieduto dal Prefetto di Trieste Giovanni Balsamo, il 10 settembre è stato siglato con la Commissione Regionale ABI del Friuli Venezia Giulia il Protocollo d’intesa finalizzato al monitoraggio dei tempi di risposta da parte delle Banche sulla concessione di crediti alle micro e piccole imprese del territorio.

 

L’intesa, la prima in Italia, non incide sul libero mercato che vieta di imporre vincoli o condizioni uniformi ai singoli istituti bancari, bensì tende a promuovere su base volontaria la convergenza delle banche verso un’accelerazione e semplificazione dell’istruttoria per la concessione dei crediti alle PMI.

 

Nel sito dell’ABI - Sezione Pattichiari - è disponibile e verrà quotidianamente aggiornato l’elenco degli Istituti che aderiscono all’accordo rendendo noti i risettivi tempi medi di risposta.

 

Le federazioni regionali di Assindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confcooperative e Legacooperative si sono a loro volta impegnate, sottoscrivendo l’accordo, a dare ampia diffusione fra le imprese sui contenuti dell’intesa.

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

CONFINDUSTRIA

del Friuli Venezia Giulia

 

CONFAPI

Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

del Friuli Venezia Giulia

 

CONFCOMMERCIO

del Friuli Venezia Giulia

 

CONFARTIGIANATO

Federazione Regionale Artigiani

del Friuli Venezia Giulia

 

CONFCOOPERATIVE

del Friuli Venezia Giulia 

 

LEGACOOPERATIVE

del Friuli Venezia Giulia

 

CNA

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

del Friuli Venezia Giulia

 
e 

COMMISSIONE REGIONALE ABI

del Friuli Venezia Giulia

nella persona del  suo Presidente,

dott. Roberto Dal Mas

 

 

 
PREMESSO CHE



- Confindustria e ABI hanno istituito un Tavolo di confronto nazionale permanente volto ad individuare soluzioni condivise al fine di affrontare il tema della crisi finanziaria e azioni congiunte tese al miglioramento dei rapporti banca-impresa;

- la categoria delle micro e delle piccole imprese riveste un ruolo di vitale importanza nel tessuto economico e sociale italiano;

- si ritiene opportuno coinvolgere tutte le Associazioni di categoria disponibili nella individuazione delle soluzioni di cui sopra;


CONSIDERATO CHE


-·la categoria delle micro e delle piccole imprese risente particolarmente delle conseguenze dell’attuale crisi economico finanziaria;


RITENUTA QUINDI LA NECESSITA’


- di raggiungere un accordo teso a diffondere capillarmente l’adozione da parte delle banche di procedure sempre più trasparenti ed efficaci per la concessione di credito alle micro e alle piccole imprese;

- di definire linee guida per la misurazione e la pubblicazione dei tempi medi di risposta sul credito alle micro e alle piccole imprese;


TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO


SI CONVIENE QUANTO SEGUE
 

ART. 1
Oggetto


Il presente Accordo stabilisce gli impegni delle banche aderenti (d’ora in poi banche) tesi a garantire certezza, trasparenza e comparabilità alla misurazione dei tempi della fase istruttoria per la concessione del credito sia in prima richiesta che per i successivi aumenti (sono esclusi i rinnovi senza aumento e gli aumenti temporanei di fido) alle micro e alle piccole imprese.

Il Protocollo vincola le banche ad attuare le regole di processo e di comunicazione esterna per garantire trasparenza ed efficacia alle procedure di risposta alle richieste di affidamento e provvedere alla misurazione dei tempi.

L’ABI si impegna a comunicare periodicamente ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo l’elenco delle banche aderenti al protocollo medesimo, nonché i risultati delle misurazioni effettuate in ciascun trimestre e per ciascuna classe di importo. Tali risultati sono desunti dal motore di confronto PattiChiari.


ART. 2
Ambito d'applicazione


L’applicazione del presente Protocollo riguarda le operazioni di credito per importi fino a cinquecentomila euro (inteso come massimo dell’accordato qualora venga accolta la richiesta di fido del soggetto economico di riferimento) su richiesta di imprese non finanziarie (come definite dalla Banca d’Italia), comprese le famiglie produttrici, classificate come “micro” o “piccole” secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003[1].


ART. 3
Impegni delle Banche


Le banche, nel rispetto delle proprie procedure, si impegnano a monitorare i tempi medi di risposta, i tempi di risposta del 90° percentile e la percentuale di pratiche per le quali è stata richiesta documentazione integrativa mediante rilevazioni trimestrali in funzione delle seguenti categorie dimensionali (classi di importo e segmentazione territoriale dello sportello):

a) Importo:
- fino ad Euro venticinquemila;
- da Euro venticinquemilauno a Euro centomila;
- da Euro centomilauno a Euro cinquecentomila;

b) Regione (incluso il totale Italia)

I risultati della rilevazione dovranno essere presentati sul sito internet di ciascuna banca, all’interno dei locali e sul sito PattiChiari.

Le banche si impegnano a mettere a disposizione sul proprio sito internet e allo sportello un “Elenco dei documenti” necessari per l’avvio dell’istruttoria e a comunicare al cliente il contatto incaricato di seguire i successivi rapporti in merito alla pratica di affidamento.



ART. 4
Predisposizione dell’”elenco dei documenti” e ritiro dei documenti del cliente


Le banche deve definire i contenuti del documento “Elenco dei documenti” da richiedere al cliente per l’avvio dell’istruttoria, eventualmente definiti secondo la tipologia del cliente e la forma tecnica del credito.

Le banche devono prevedere documenti standard sempre necessari per l’istruttoria della pratica di affidamento.

Le banche devono prevedere la registrazione informatica storicizzata o cartacea (da conservare) della comunicazione al cliente del contatto (dipendente o funzione) incaricato di seguire i rapporti in merito alla pratica di affidamento;

Le banche devono assicurare la continuità del servizio di ritiro dei documenti anche in assenza della persona/funzione incaricata e resa nota al cliente.

Le banche devono predisporre una ricevuta, datata e sottoscritta dalla banca stessa, attestante la ricezione della richiesta di affidamento corredata dalla documentazione completa.


ART. 5
Misurazione dei tempi medi di risposta


Le banche, nel rispetto delle proprie procedure, si impegnano a misurare i tempi di risposta e le altre informazioni statistiche per tutte le pratiche di affidamento che rientrano nell’ambito di applicazione definito dall’art. 2.

Le banche devono elaborare i seguenti parametri statistici della distribuzione in relazione alla segmentazione di cui all’art. 3:
- tempo medio di risposta;
- 90° percentile dei tempi di risposta (cfr. Allegato);
- percentuale di pratiche per le quali è stata richiesta una documentazione integrativa.

Per tempo di risposta si intende il numero di giorni lavorativi intercorrente tra la data di ritiro della domanda corredata della documentazione completa e la data della comunicazione dell’esito/decisione da parte della banca al cliente.

La rilevazione è effettuata con cadenza trimestrale e nel caso di una pratica di affidamento aperta e chiusa in un sol giorno deve indicare “0 giorni”. La rilevazione si riferisce a tutte le posizioni di affidamento per le quali è stata assunta una formale decisione nel trimestre solare, anche se l’avvio dell‘istruttoria è avvenuto in un periodo precedente.

Le banche devono procedere alla registrazione informatica storicizzata:
- dell’acquisizione della richiesta di affidamento corredata dalla documentazione completa, contestualmente al rilascio della ricevuta;
- della comunicazione al cliente in merito all’esito/decisione sia essa positiva (anche parziale), negativa o di non proseguire il processo istruttorio.

Le banche devono procedere alla registrazione informatica storicizzata o cartacea (da conservare):

- delle richieste di documentazione integrativa (massimo due richieste per ogni pratica); la banca può richiedere documenti integrativi pertinenti rispetto alla valutazione del rischio di credito. La richiesta al cliente di ulteriore documentazione può anche essere verbale, purché venga registrata e storicizzata in modo non modificabile. Le banche non possono richiedere documentazione integrativa più di due volte per ciascuna pratica di affidamento, a tal fine monitora le richieste effettuate attraverso apposito tabulato.

- della delibera di affidamento positiva (anche parziale), negativa o decisione di non proseguire il processo istruttorio.


ART. 6
Modalita’ di trasmissione dei dati per la pubblicazione sul sito pattichiari


Le banche devono assicurare la tempestiva ed efficace trasmissione al processor SIA SSB - attraverso apposito applicativo messo a disposizione da ABI e dal Consorzio PattiChiari - dei tempi medi di risposta, del 90° percentile e della percentuale di pratiche per le quali è stata richiesta documentazione integrativa, di cui all’art. 2.

I dati devono essere trasmessi al processor entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare di rilevazione.


ART. 7
Adempimenti organizzativi e commerciali


Le banche devono pubblicare sul proprio sito internet l’“Elenco dei documenti”. Il cliente deve ricevere il documento “Elenco documenti” necessario per l’avvio dell’istruttoria e il modulo di richiesta di affidamento.

Le banche devono rendere noto al cliente il nome del dipendente e/o la funzione da contattare per la consegna dei documenti. La comunicazione avviene, di regola, per iscritto ed in calce all’”Elenco dei documenti”. Le banche devono rendere noto al cliente il nome del dipendente e/o la funzione da contattare per i successivi rapporti relativi alla pratica di affidamento.

Al cliente che consegna la richiesta di affidamento corredata dalla documentazione completa, la banca rilascia un’apposita ricevuta.

Le banche devono informare il cliente dell’esito di ogni richiesta di affidamento. Nei casi di diniego o non prosecuzione dell’istruttoria, la comunicazione può anche essere costituita da una semplice informativa riguardante l’avvenuta decisione – purché venga registrata e storicizzata in modo non modificabile – con invito al cliente a recarsi presso lo sportello competente per conoscere l’esito.

Le banche devono prevedere, attraverso un apposito prospetto informativo emesso “in forma controllata”:

- la distribuzione e l’esposizione all’interno dei propri locali dei tempi medi di risposta e degli altri parametri statistici rilevati (relativi al trimestre precedente la data di pubblicazione). Nei locali delle banche deve essere affisso esclusivamente il prospetto informativo della regione in cui è ubicato lo sportello.

- la pubblicizzazione sul proprio sito Internet dei tempi medi di risposta e degli altri parametri statistici rilevati (relativi al trimestre precedente la data di pubblicazione).

Le banche devono predisporre sul proprio sito un link al sito www.pattichiari.it.


ART. 8
Impegni delle parti


Le Associazioni di categoria sottoscrittrici del presente Protocollo e l’ABI si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a predisporre un’attività informativa sull’iniziativa promossa dal presente Protocollo d’Intesa, sia con riguardo ai propri associati, sia nei confronti della categoria delle micro e delle piccole imprese, attraverso i propri mezzi di informazione (stampati e on-line) nonché attraverso le proprie relazioni con la stampa nazionale e locale.


ART. 9
Adesioni successive all’intesa


Ulteriori adesioni al protocollo delle Associazioni di categoria potranno essere formalizzate con apposito atto di adesione, comunicato al Presidente dell’Osservatorio regionale sul credito, del quale verrà data immediata comunicazione agli altri firmatari.


ART. 10
Validita' del protocollo d'intesa


Il presente Protocollo ha carattere temporaneo e ha validità fino al 31 dicembre 2011.



Trieste, 10 settembre 2009


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ALLEGATO
(legenda)


Il 90° percentile è il tempo impiegato per espletare il 90% delle pratiche. La formula excel da adottare per il calcolo è la seguente:


=PICCOLO(XY:XZ;ARROTONDA.DIFETTO(CONTA.VALORI(XY:XZ)*0,9;1))

con “XY:XZ” ad indicare l’intervallo oggetto di analisi.

[1] Nei casi in cui non sia univoca l’individuazione della tipologia di impresa in quanto i 2 parametri “fatturato” e “dipendenti” indicano due diverse tipologie d’impresa, la posizione va riferita alla tipologia d’impresa definita in base al “ fatturato”



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