| Prodotto/Servizio | Accesso informale e formale ai documenti amministrativi |
| Per chi è |
Privati, operatori economici, OOSS, associazioni dei consumatori e degli utenti |
| Dove andare |
Piazza della Borsa 14 - 2° piano - stanza 203 |
| A chi rivolgersi |
Ufficio Protocollo (solo consegna) – ammezzato, stanza 15 Ufficio Relazioni con il Pubblico (assistenza alla richiesta) – 2° piano ammezzato, stanza 203 |
| In quale orario |
dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30 |
| Recapiti |
tel. 040 6701 333 / 261 - fax 040 6701321 - urp@ts.camcom.it |
| Informazioni generali |
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati ad esaminare ed avere copia di documenti formati, utilizzati o conservati ai fini dell'attività della Camera di Commercio. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale tramite richiesta, anche verbale, all’Ufficio competente, nel caso in cui non vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’eventuale esistenza di controinteressati, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità dei documenti stessi. L’Ufficio verifica l'identità del richiedente e, in caso di accoglimento della richiesta, provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e all'eventuale rilascio di copie, salvo il versamento dei diritti di segreteria. Nel caso in cui non si conosca l’Ufficio, si può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per farsi indirizzare all’ufficio competente o farsi assistere nella richiesta.È sempre possibile presentare una richiesta formale. La domanda di accesso deve essere indirizzata all'ufficio che ha prodotto l'atto o lo detiene e va presentata al Protocollo Generale, Piazza della Borsa 14. Nella domanda il richiedente deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto dell'istanza, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale, concreto e attuale in base a cui avanza la richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi. La verifica dell'identità del richiedente (attraverso la presentazione della carta di identità o di altro documento equipollente) avviene nel momento in cui il funzionario addetto riceve la richiesta di accesso. Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, non occorre l'autentica della firma se l'istanza è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. |
| Requisiti richiesti |
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati (privati cittadini, persone giuridiche, associazioni, comitati) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'atto o agli atti per i quali si intende chiedere l'accesso. |
| Documenti da presentare |
Domanda in carta semplice corredata dalla fotocopia del documento d’identità del richiedente. |
| Entro quale termine |
Quando si manifesta l'interesse |
| Costi |
La visione dei documenti è gratuita; per ottenerne copia, vanno versati i diritti di segreteria per € 5,00 (diritto fisso) più € 0,10 per ogni pagina. Se l’interessato preferisce ottenere quanto richiesto su supporto informatico è tenuto a dichiararlo all’atto della richiesta e a fornire il supporto necessario a suo carico e spese, fatti salvi i diritti di segreteria sopra indicati. |
| Tempi massimi di conclusione |
30 giorni |
| Normativa di riferimento |
Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni |
| Responsabile del procedimento | Ove non espressamente previsto, il Dirigente d'Area |
| Struttura competente | Segreteria Generale, Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico |
| Per saperne di più |
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| Documenti Scaricabili | |


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