Arbitrato

L'arbitrato può rappresentare un valido strumento per la risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativo alla giustizia ordinaria.

Caratteristica peculiare dell'istituto è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno la loro controversia ( gli arbitri).
E' possibile ricorrere all'arbitrato all'insorgere di una controversia, dando luogo alla contestuale sottoscrizione tra le parti di un compromesso, oppure la scelta può derivare da un pregresso accordo tra le parti, inserito come clausola in un contratto.

Tipi:

arbitrato rituale: gli arbitri esercitano la funzione giurisdizionale in sostituzione di quella del giudice ordinario; il provvedimento che emettono (lodo) ha perciò la stessa efficacia della sentenza;

arbitrato irrituale: gli arbitri emettono un provvedimento di natura negoziale che le parti stesse si impegnano a riconoscere come manifestazione della loro volontà;

arbitrato di diritto: gli arbitri decidono in base alle norme giuridiche dell'ordinamento indicato dalle parti;

arbitrato di equità:  gli arbitri esaminano i fatti oggetto della controversia in base a criteri idonei a temperare il rigore della legge, adattandoli alle particolari concrete esigenze di natura etico-sociale oltre che economiche suggerite dalle circostanze del caso;

arbitrato ad hoc: manca di ogni tipo di stabile organizzazione e struttura;

arbitrato amministrato:  è organizzato e gestito da strutture istituzionali - prime tra tutte le Camere di Commercio - per mezzo di strutture permanenti e procedure standard.

La scelta del modello arbitrale avviene nella redazione della clausola compromissoria , o del compromesso che rappresenta, dunque, lo strumento mediante il quale le parti, oltre a derogare alla giurisdizione ordinaria, definiscono anche la tipologia di arbitrato più consono alle esigenze del caso.