Iscrizioni al Registro Imprese e al R.E.A.
Le Camere di Commercio gestiscono a livello
provinciale il Registro Imprese che è un
registro informatico e pubblico contenente le
informazioni giuridiche ed economiche di tutte le
imprese italiane che operano sul territorio
nazionale.
L'iscrizione nel Registro Imprese svolge
un'importante funzione di pubblicità legale
dei fatti dell'impresa.
Ogni impresa che si iscrive al Registro Imprese
è iscritta automaticamente anche al R.E.A.
(Repertorio Economico Amministrativo) , che contiene
le notizie relative alle attività economiche
(industriali, commerciali, agricole) che si
esercitano nella provincia.
Al R.E.A. si devono iscrivere anche i soggetti
collettivi, come associazioni, fondazioni, comitati
che esercitano comunque un'attività economica,
anche se non in forma principale, e le unità
locali di imprese con sede principale all'estero.
Il Registro Imprese è articolato in due sezioni, una ordinaria e una speciale.
Si devono iscrivere nella sezione ordinaria:
- imprenditori commerciali
- società (di persone, di capitali, cooperative)
- Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
- Enti Pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
Si devono iscrivere nella sezione speciale:
- imprese artigiane
- imprenditori agricoli
- piccoli imprenditori commerciali
- coltivatori diretti
- società semplici
Iscrizioni all'Albo Artigiani
L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane è obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8,9 e 10 della L.R. 12/2002.
E' inoltre artigiana, e si può pertanto iscrivere all'Albo Imprese Artigiane, la societa' avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 della medesima legge costituita:
- in forma di societa' cooperativa, di piccola societa' cooperativa, di societa' in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
- in forma di societa' in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;
- in forma di societa' a responsabilita' limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
- ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale. 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle societa' di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Sono escluse dalla possibilità di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane le Spa e le Sapa.
Iscrizioni in altri Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi



