Sanzioni
L'ordinamento prevede a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge l'applicazione di sanzioni amministrative; queste vengono così definite perchè la loro applicazione compete agli organi della pubblica amministrazione e non al Giudice.
Violazioni
Le tipologie più ricorrenti di violazioni per le quali la Camera di Commercio è competente per l'emissione di ordinanze sono:
- ritardata o omessa presentazione di denunce al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo
- omessa o ritardata comunicazione o deposito di atti al Registro Imprese
- ritardata o omessa presentazione di denunce all'Albo Imprese Artigiane
- norme per la sicurezza degli impianti
- disciplina della professione di mediatore
- disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
- disciplina dell'attività di autoriparazione
- metalli preziosi
- strumenti metrici
- preimballaggi nazionali
- cronotachigrafi
- etichettatura consumi ed emissioni CO2
Verbale di accertamento
Il cittadino che riceve una contestazione per aver commesso un illecito amministrativo può:
- estinguere il procedimento effettuando il pagamento in misura ridotta (oblazione) nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione;
- presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione , uno scritto difensivo in carta libera. Può anche chiedere un'audizione alla quale può poi partecipare personalmente o farsi rappresentare da altri.
Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione
Se non avviene il pagamento liberatorio del verbale
di accertamento l'organo accertatore trasmette
all'ufficio sanzioni il rapporto con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni.
Tale ufficio esaminia i verbali di accertamento in
ordine cronologico di arrivo; l'interessato che ha
richiesto l'audizione viene invitato a spiegare
verbalmente le proprie ragioni.
Al termine dell'istruttoria l'ufficio sanzioni può emettere:
- ordinanza di archiviazione se ritiene l'accertamento non fondato o irregolare;
- ordinanza di ingiunzione se ritiene l'accertamento fondato.
L'ordinanza ingiunzione è un atto che indica i
soggetti responsabili, motiva la conferma del verbale
di accertamento e stabilisce l'importo da
pagare.
Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data
del ricevimento dell'ordinanza ingiunzione (se il
soggetto tenuto al pagamento si trova in situazioni
economiche disagiate può chiedere la
rateizzazione dello stesso).
Opposizione all'ordinanza ingiunzione
Entro 30 giorni dalla notifica
dell'ordinanza ingiunzione l'interessato può
ricorrere di regola al Giudice di Pace del luogo in
cui è stata commessa la violazione.
Il Giudice di pace ha la possibilità di
riesaminare completamente la posizione e quindi
annullare, confermare o modificare l'importo
dell'ordinanza.
L'opposizione è proponibile personalmente o
tramite delegato.
Il ruolo
In caso di mancato pagamento dell'ordinanza di
ingiunzione l'ufficio sanzioni procede alla
riscossione delle somme dovute iscrivendo la
posizione in un apposito ruolo.
L'interessato riceve quindi una cartella esattoriale
che impone il pagamento della sanzione non versata
con una maggiorazione del 10% per ogni semestre
compiuto di ritardo e l'interesse per le frazioni di
semestre.
L'interessato può chiedere la rateizzazione
del pagamento documentando una situazione economica
disagiata.
Contro la cartella esattoriale è ammesso
ricorso ( artt. 615 e 617 c.p.c., artt. 22 e seguenti
legge 689/1981)



